Art. 4
Detenzione
In vigore dal 5 lug 2012
Detenzione
Si considera che una persona fisica o giuridica detiene un titolo azionario o uno strumento di debito ai fini dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012, nei seguenti casi:
a)
la persona fisica o giuridica è proprietaria del titolo azionario o dello strumento di debito ai sensi dell’, paragrafo 1;
b)
la persona fisica o giuridica ha un titolo esecutivo che le riconosce il diritto di farsi trasferire la proprietà del titolo azionario o dello strumento di debito conformemente al diritto che regola la vendita in questione.
Storico versioni
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