Art. 4

Detenzione

In vigore dal 5 lug 2012
Detenzione Si considera che una persona fisica o giuridica detiene un titolo azionario o uno strumento di debito ai fini dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012, nei seguenti casi: a) la persona fisica o giuridica è proprietaria del titolo azionario o dello strumento di debito ai sensi dell’, paragrafo 1; b) la persona fisica o giuridica ha un titolo esecutivo che le riconosce il diritto di farsi trasferire la proprietà del titolo azionario o dello strumento di debito conformemente al diritto che regola la vendita in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:918:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo