Art. 3

Specificazione del termine «proprietà» e definizione di vendita allo scoperto

In vigore dal 5 lug 2012
Specificazione del termine «proprietà» e definizione di vendita allo scoperto 1.   Ai fini della definizione di vendita allo scoperto, il fatto che una persona fisica o giuridica sia considerata, se del caso, proprietaria di uno strumento finanziario, quando tale strumento è oggetto di diritti di proprietà legale o abbia un beneficiario effettivo, è determinato in forza della legge applicabile alla vendita allo scoperto del titolo azionario o dello strumento di debito. Quando la persona fisica o giuridica è beneficiaria effettiva di un titolo azionario o di uno strumento di debito, il titolo azionario o lo strumento di debito è considerato di proprietà del suo beneficiario effettivo ultimo anche nei casi in cui il titolo azionario o lo strumento di debito è detenuto da un prestanome. Ai fini del presente articolo, il beneficiario effettivo è l’investitore che assume il rischio economico legato all’acquisizione dello strumento finanziario. 2.   Ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 236/2012, la «vendita allo scoperto» ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012, non comprende: a) la vendita di strumenti finanziari che sono stati trasferiti nel quadro di un contratto di pronti contro termine o di un accordo di prestito di titoli, purché i titoli vengano restituiti o il cedente richiami gli strumenti finanziari in modo che il regolamento possa essere effettuato quando dovuto; b) la vendita dello strumento finanziario da parte di una persona fisica o giuridica che ha acquistato lo strumento finanziario prima della vendita ma non lo ha ancora preso in consegna al momento della vendita, purché lo strumento finanziario sia consegnato al momento opportuno per consentire che il regolamento sia effettuato quando dovuto; c) la vendita di uno strumento finanziario da parte di una persona fisica o giuridica che ha esercitato un’opzione o un diritto analogo sullo strumento finanziario, purché lo strumento finanziario venga consegnato al momento opportuno per consentire che il regolamento sia effettuato quando dovuto.
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