Art. 15
Casi che non configurano posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani quando il debitore è stabilito o le attività o passività sono situate in più di uno Stato membro
In vigore dal 5 lug 2012
Casi che non configurano posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani quando il debitore è stabilito o le attività o passività sono situate in più di uno Stato membro
1. Se il debitore o la controparte di un’attività o di una passività è stabilito in più di uno Stato membro la posizione in credit default swap su emittenti sovrani non è considerata una posizione scoperta nei seguenti casi, conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, purché in ogni caso sia soddisfatto il test di correlazione di cui all’ del presente regolamento:
a)
se l’impresa madre è situata in uno Stato membro e la filiazione in un altro Stato membro e la filiazione ha ricevuto un prestito. Se vi è un sostegno al credito esplicito o implicito da parte dell’impresa madre a favore della filiazione, è permesso acquistare credit default swap su emittenti sovrani nello Stato membro dell’impresa madre piuttosto che in quello della filiazione;
b)
se vi è una società di partecipazione madre che possiede o controlla una filiazione operativa in un altro Stato membro. Se l’impresa madre è l’emittente dell’obbligazione, ma le attività e i redditi coperti sono di proprietà della filiazione, è permesso acquistare credit default swap su emittenti sovrani riferiti allo Stato membro della filiazione;
c)
a copertura di un’esposizione verso un’impresa di uno Stato membro che ha investito nel debito sovrano di un altro Stato membro, nella misura in cui tale impresa risentirebbe in misura significativa di una diminuzione significativa del valore del debito sovrano dell’altro Stato membro, purché l’impresa sia stabilità in entrambi gli Stati membri. Se la correlazione tra tale rischio e il debito dell’altro Stato membro è superiore alla correlazione tra tale rischio e il debito dello Stato membro in cui l’impresa è stabilita, è permesso acquistare credit default swap su emittenti sovrani che si riferiscono all’altro Stato membro.
2. La posizione in credit default swap su emittenti sovrani non è considerata una posizione scoperta nei seguenti casi, conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, purché in ogni caso sia soddisfatto il test di correlazione di cui all’ del presente regolamento:
a)
nei casi in cui il debitore o la controparte di un’attività o di una passività coperta è un’impresa operante in tutta l’Unione o nei casi in cui l’esposizione coperta si riferisce all’Unione o agli Stati membri la cui moneta è l’euro, è permesso provvedere alla copertura con un appropriato indice di credit default swap su titoli sovrani europeo o dell’area dell’euro;
b)
nei casi in cui la controparte di un’attività o di una passività coperta è un emittente sovranazionale, è permesso procedere alla copertura del rischio di controparte con un paniere di credit default swap su emittenti sovrani adeguatamente selezionato che si riferisce ai garanti o agli azionisti dell’entità.
Storico versioni
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