Art. 13
Metodo di calcolo delle posizioni per le entità giuridiche di un gruppo che detengono posizioni lunghe o corte in relazione ad un particolare emittente
In vigore dal 5 lug 2012
Metodo di calcolo delle posizioni per le entità giuridiche di un gruppo che detengono posizioni lunghe o corte in relazione ad un particolare emittente
1. Il calcolo della posizione corta netta è effettuato a norma dell’, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 236/2012 per ogni entità giuridica che costituisce il gruppo. L’entità giuridica pertinente o, per suo conto, il gruppo cui appartiene notifica e comunica al pubblico la posizione corta netta su un particolare emittente quando essa raggiunge o supera la soglia di notifica o di comunicazione. Se una o più entità giuridiche che costituiscono il gruppo sono entità di gestione, esse applicano il metodo descritto all’, paragrafi da 1 a 4 per le attività di gestione di fondi e di portafogli.
2. Le posizioni corte e lunghe nette di tutte le entità giuridiche che costituiscono il gruppo sono aggregate e compensate, ad eccezione delle posizioni delle entità di gestione che svolgono attività di gestione. Il gruppo notifica, e se del caso comunica al pubblico, la posizione corta netta su un particolare emittente quando essa raggiunge o supera una determinata soglia di notifica o di comunicazione.
3. Quando la posizione corta netta raggiunge o supera la soglia di notifica ai sensi dell’ o la soglia di comunicazione ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 236/2012, un’entità giuridica di un gruppo notifica e comunica, ai sensi degli articoli da 5 a 11 del regolamento (UE) n. 236/2012, la posizione corta netta su un particolare emittente, calcolata ai sensi del paragrafo 1, purché nessuna posizione corta netta a livello di gruppo calcolata conformemente al paragrafo 2 raggiunga o superi la soglia di notifica o di comunicazione. L’entità giuridica designata a tal fine notifica e, se del caso, comunica al pubblico la posizione corta netta a livello di gruppo in un particolare emittente calcolata conformemente al paragrafo 2, quando:
i)
nessuna delle entità giuridiche del gruppo raggiunge o supera la soglia di notifica o la soglia di comunicazione;
ii)
sia il gruppo stesso che le entità giuridiche del gruppo raggiungono o superano simultaneamente la soglia di notifica o la soglia di comunicazione.
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