Art. 12

Metodo di calcolo delle posizioni per le attività di gestione relative a vari fondi o portafogli gestiti

In vigore dal 5 lug 2012
Metodo di calcolo delle posizioni per le attività di gestione relative a vari fondi o portafogli gestiti 1.   Ai sensi dell’, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 236/2012, il calcolo della posizione corta netta su un particolare emittente è effettuato per ogni singolo fondo, a prescindere dalla forma giuridica, e per ogni portafoglio gestito. 2.   Ai fini dell’ e dell’ si applicano le seguenti definizioni: a)   «strategia di investimento»: strategia seguita dall’entità di gestione, per quanto riguarda un particolare emittente, mirante all’assunzione di una posizione corta netta o di una posizione lunga netta mediante operazioni in vari strumenti finanziari emessi dall’emittente o ad esso relativi; b)   «attività di gestione»: gestione di fondi, a prescindere dalla forma giuridica, e gestione di portafogli su base discrezionale e individualizzata, secondo il mandato conferito dalla clientela, quando tali portafogli includono uno o più strumenti finanziari; c)   «entità di gestione»: persona giuridica o entità, tra cui divisioni, unità o servizi, che gestisce, su base discrezionale, fondi o portafogli secondo un mandato. 3.   L’entità di gestione aggrega le posizioni corte nette dei fondi e dei portafogli che gestisce per i quali viene seguita la stessa strategia di investimento in relazione ad un particolare emittente. 4.   Se si applica il metodo sopra descritto, l’entità di gestione: a) tiene conto delle posizioni dei fondi e dei portafogli di cui un terzo le ha delegato la gestione; b) esclude le posizioni dei fondi e dei portafogli di cui ha delegato la gestione ad un terzo. L’entità di gestione segnala, e rende pubblica su richiesta, la posizione corta netta risultante dai paragrafi 3 e 4 quando raggiunge o supera una determinata soglia di notifica o di comunicazione ai sensi degli articoli da 5 a 11 del regolamento (UE) n. 236/2012. 5.   Se un’entità giuridica esercita attività di gestione accanto ad attività di altra natura, essa applica il metodo descritto ai paragrafi da 1 a 3 unicamente alle attività di gestione e notifica e comunica al pubblico le posizioni corte nette che ne risultano. 6.   Per le sue attività di altra natura che portano alla detenzione di posizioni corte per conto proprio, l’entità giuridica esegue il calcolo della posizione corta netta su un particolare emittente conformemente all’, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 236/2012 e notifica e comunica al pubblico le posizioni corte nette che ne risultano.
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