Art. 14 · Casi che non configurano posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani

Art. 14

Casi che non configurano posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani

In vigore dal 5 lug 2012
Casi che non configurano posizioni scoperte in credit default swap su emittenti sovrani 1.   Una posizione in credit default swap su emittenti sovrani non è considerata una posizione scoperta, ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, nei seguenti casi: a) in relazione alla copertura, ai fini dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012, il credit default swap su emittenti sovrani non è considerato una posizione scoperta ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012 e serve a coprire il rischio di diminuzione del valore delle attività e delle passività correlato con il rischio di diminuzione del valore del debito sovrano a cui il credit default swap si riferisce nei casi in cui le attività e passività si riferiscono a entità del settore pubblico o privato dello stesso Stato membro; b) la posizione in credit default swap su emittenti sovrani in cui le attività o passività si riferiscono a entità del settore pubblico o privato dello stesso Stato membro come debito sovrano di riferimento per il credit default swap non è considerata una posizione scoperta ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, nei casi in cui detta posizione: i) si riferisce ad uno Stato membro, ivi compresi i relativi ministeri, agenzie o società veicolo, o, nel caso di Stati membri che sono Stati federali, a uno degli Stati che compongono la federazione; ii) è utilizzata a copertura di attività o passività che soddisfano il test di correlazione di cui all’; c) la posizione in credit default swap su emittenti sovrani, quando le attività o passività si riferiscono ad un emittente sovrano in cui l’emittente sovrano di riferimento del credit default swap è un garante o un azionista, non è considerata una posizione scoperta ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2012, nei casi in cui detta posizione: i) si riferisce ad uno Stato membro; ii) è utilizzata a copertura di attività o passività che soddisfano il test di correlazione di cui all’. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), vi è una correlazione tra il valore dell’attività o della passività coperta e il valore del debito sovrano di riferimento come previsto all’.
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