Art. 5
Partecipazione dell’Unione alla convenzione
In vigore dal 4 lug 2012
Partecipazione dell’Unione alla convenzione
1. La partecipazione alla convenzione è responsabilità comune della Commissione e degli Stati membri, in particolare per quanto concerne l’assistenza tecnica, lo scambio di informazioni e le questioni relative alla composizione delle controversie, alla partecipazione a organi ausiliari e alla votazione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla convenzione in riferimento alla procedura PIC, la Commissione agisce in qualità di autorità designata comune per conto e in stretta collaborazione e consultazione con tutte le autorità nazionali designate degli Stati membri.
La Commissione ha, in particolare, il compito di:
a)
trasmettere le notifiche di esportazione dell’Unione alle parti e agli altri paesi a norma dell’;
b)
presentare al segretariato le notifiche delle misure di regolamentazione definitive riguardanti sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell’;
c)
trasmettere informazioni su altre misure di regolamentazione definitive riguardanti sostanze chimiche non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell’;
d)
ricevere informazioni dal segretariato, più in generale.
La Commissione fornisce altresì al segretariato le risposte dell’Unione relative all’importazione di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC ai sensi dell’.
Inoltre, la Commissione coordina il contributo dell’Unione relativamente a tutte le questioni tecniche connesse a quanto segue:
a)
la convenzione;
b)
la preparazione della conferenza delle parti istituita dall’, paragrafo 1, della convenzione;
c)
il comitato per l’esame delle sostanze chimiche istituito a norma dell’, paragrafo 6, della convenzione (il «comitato per l’esame delle sostanze chimiche»);
d)
gli altri organi ausiliari della conferenza delle parti.
3. La Commissione e gli Stati membri assumono le iniziative necessarie per garantire che l’Unione sia opportunamente rappresentata nei diversi organi che attuano la convenzione.
Storico versioni
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