Art. 7
Sostanze chimiche soggette a obbligo di notifica di esportazione, sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e sostanze chimiche soggette alla procedura PIC
In vigore dal 4 lug 2012
Sostanze chimiche soggette a obbligo di notifica di esportazione, sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e sostanze chimiche soggette alla procedura PIC
1. Le sostanze chimiche soggette alla notifica di esportazione, le sostanze chimiche ritenute idonee per la notifica PIC e le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC sono elencate nell’allegato I.
2. Le sostanze chimiche elencate nell’allegato I sono classificate in uno o più dei tre gruppi di sostanze chimiche riportate nelle parti 1, 2 e 3 dello stesso allegato.
Le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell’allegato I sono soggette alla procedura della notifica di esportazione di cui all’, con informazioni dettagliate sull’identità della sostanza, sulla categoria e/o sottocategoria di impiego soggetta a limitazioni, sul tipo di limitazione e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare le deroghe all’obbligo di notifica di esportazione.
Le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell’allegato I, oltre a essere soggette alla procedura di notifica di esportazione di cui all’, sono assoggettabili alla procedura di notifica PIC di cui all’ con informazioni dettagliate sull’identità della sostanza e sulla categoria di impiego.
Le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell’allegato I sono soggette alla procedura PIC, con l’indicazione della categoria di impiego e, se del caso, informazioni supplementari concernenti in particolare eventuali prescrizioni circa la notifica di esportazione.
3. Gli elenchi di cui all’allegato I sono messi a disposizione del pubblico tramite la banca dati.
Storico versioni
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