Art. 8
Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi
In vigore dal 4 lug 2012
Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi
1. Nel caso delle sostanze elencate nella parte 1 dell’allegato I o di miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, si applicano i paragrafi da 2 a 8 del presente articolo, a prescindere dall’uso cui è destinata la sostanza chimica nella parte importatrice o in un altro paese importatore.
2. L’esportatore, qualora intenda esportare dall’Unione nel territorio di una parte o di un altro paese una determinata sostanza chimica di cui al paragrafo 1, per la prima volta o dalla data a decorrere dalla quale a tale sostanza chimica si applica il presente regolamento, notifica l’autorità nazionale designata dello Stato membro in cui risiede (lo «Stato membro dell’esportatore») almeno trentacinque giorni prima della data prevista di esportazione. Successivamente, l’esportatore notifica all’autorità nazionale designata la prima esportazione della sostanza ogni anno civile almeno trentacinque giorni prima della data in cui avrà luogo l’esportazione. Tali notifiche sono conformi ai requisiti di informazione stabiliti dall’allegato II e sono messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri tramite la banca dati.
L’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore verifica che le informazioni siano conformi alle disposizioni dell’allegato II e, se la notifica è completa, la trasmette all’agenzia non oltre il venticinquesimo giorno precedente alla data prevista di esportazione.
L’agenzia, per conto della Commissione, trasmette la notifica all’autorità nazionale designata della parte importatrice o all’autorità competente di un altro paese importatore e adotta le misure necessarie per garantire che esse la ricevano, almeno quindici giorni prima della notifica della prima esportazione prevista della sostanza chimica e, successivamente, non oltre il quindicesimo giorno precedente alla prima esportazione della sostanza in ciascun anno civile successivo.
L’agenzia registra tutte le notifiche di esportazione e vi assegna un numero di riferimento identificativo nella banca dati. L’agenzia mette inoltre a disposizione del pubblico, e, se del caso, delle autorità nazionali designate degli Stati membri, per ciascun anno civile, un elenco aggiornato delle sostanze chimiche interessate, con l’indicazione della parte importatrice o di qualsiasi altro paese importatore, tramite la propria banca dati.
3. Qualora non riceva dalla parte importatrice o da un altro paese importatore una conferma di ricezione della notifica della prima esportazione effettuata successivamente all’inserimento della sostanza chimica nella parte 1 dell’allegato I entro trenta giorni dall’invio di tale notifica, l’agenzia, per conto della Commissione, trasmette una seconda notifica. L’agenzia, per conto della Commissione, si adopera per quanto possibile affinché l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente di un altro paese importatore riceva la seconda notifica.
4. Per le esportazioni che hanno luogo successivamente all’entrata in vigore di modifiche della legislazione dell’Unione in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell’esportazione, ovvero ogni qualvolta la composizione di una miscela da esportare cambi e sia dunque necessaria una modifica dell’etichettatura, è presentata una nuova notifica ai sensi del paragrafo 2. La nuova notifica è conforme alle disposizioni dell’allegato II e indica che essa costituisce una revisione di una precedente notifica.
5. Qualora l’esportazione di una sostanza chimica si effettui in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo possa mettere a rischio la salute pubblica o l’ambiente nella parte importatrice o in un altro paese importatore, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere interamente o parzialmente disapplicate su richiesta motivata dell’esportatore o della parte importatrice o di un altro paese importatore e, a discrezione dell’autorità nazionale designata dello Stato membro dell’esportatore, previa consultazione della Commissione assistita dall’agenzia. Una decisione in merito alla richiesta si considera adottata in consultazione con la Commissione se quest’ultima non trasmette una risposta discordante entro dieci giorni da quando l’autorità nazionale designata dello Stato membro ha inviato i dettagli della richiesta.
6. Fatti salvi gli obblighi di cui all’, paragrafo 2, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la sostanza chimica è assoggettata alla procedura PIC;
b)
il paese importatore è parte della convenzione è ha trasmesso al segretariato una risposta ai sensi dell’, paragrafo 2, della convenzione, indicando il proprio assenso o diniego all’importazione della sostanza chimica; e
c)
la Commissione è informata dal segretariato della risposta data e trasmette tali informazioni agli Stati membri e all’agenzia.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo non cessano quando il paese importatore è parte della convenzione e richiede esplicitamente alle parti esportatrici di presentare notifica di esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante decisioni sulle importazioni o altre modalità.
Fatti salvi gli obblighi di cui all’, paragrafo 2, gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo cessano anche quando le seguenti condizioni sono entrambe soddisfatte:
a)
l’autorità nazionale designata della parte importatrice o l’autorità competente dell’altro paese importatore ha disposto l’esonero dall’obbligo di notifica prima che l’esportazione della sostanza chimica abbia luogo; e
b)
la Commissione ha ricevuto dal segretariato o dall’autorità nazionale designata della parte importatrice o dall’autorità competente dell’altro paese importatore le informazioni e le ha trasmesse agli Stati membri e all’agenzia, che le ha messe a disposizione tramite la banca dati.
7. La Commissione, le competenti autorità nazionali designate degli Stati membri, l’agenzia e gli esportatori forniscono alle parti importatrici e agli altri paesi importatori, su richiesta, tutte le informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate.
8. Gli Stati membri hanno la facoltà di istituire, in maniera trasparente, sistemi che obblighino gli esportatori a versare, per ciascuna notifica di esportazione e richiesta di consenso esplicito, un contributo amministrativo che corrisponda ai costi da essi sostenuti per espletare i procedimenti di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo e all’, paragrafi 6 e 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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