Art. 9

Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi

In vigore dal 4 lug 2012
Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi 1.   Le notifiche di esportazione che l’agenzia riceve dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi relativamente all’esportazione verso l’Unione di una sostanza chimica di cui, ai sensi della legislazione in vigore nel territorio della parte o dell’altro paese, siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la fabbricazione, l’impiego, la manipolazione, il consumo, il trasporto o la vendita, sono messe a disposizione, entro quindici giorni dal giorno in cui l’Agenzia ha ricevuto tale notifica, tramite la banca dati. L’agenzia, per conto della Commissione, accusa ricevuta della prima notifica di esportazione trasmessa per le singole sostanze chimiche da ciascuna parte o altro paese. L’autorità nazionale designata dello Stato membro che riceve l’importazione riceve, entro dieci giorni, copia di tutte le notifiche pervenute all’agenzia congiuntamente a tutte le informazioni disponibili. Altri Stati membri hanno diritto di riceverne copia su richiesta. 2.   Qualora la Commissione o le autorità nazionali designate di uno Stato membro ricevano le notifiche di esportazione direttamente o indirettamente dalle autorità nazionali designate delle parti o dalle autorità competenti di altri paesi, esse le trasmettono immediatamente all’agenzia unitamente a tutte le informazioni disponibili.
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