Art. 13

Obblighi relativi all’importazione delle sostanze chimiche

In vigore dal 4 lug 2012
Obblighi relativi all’importazione delle sostanze chimiche 1.   La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri e all’agenzia i documenti di orientamento alla decisione che riceve dal segretariato. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione sull’importazione nella forma di una relazione provvisoria o finale con cui fornisce una risposta a nome dell’Unione sulle future importazioni delle sostanze chimiche interessate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all’, paragrafo 2. La Commissione comunica la decisione al segretariato quanto prima e, comunque, entro nove mesi dalla data di invio del documento di orientamento alla decisione da parte del segretariato. Qualora, ai sensi della legislazione dell’Unione, a una determinata sostanza chimica si applichino restrizioni supplementari o diverse da quelle iniziali, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione riveduta sull’importazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all’, paragrafo 2. La Commissione comunica la decisione riveduta sull’importazione al segretariato. 2.   Nel caso in cui una sostanza chimica sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni da uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta scritta degli Stati membri interessati, tiene conto di tale informazione nella sua decisione sulle importazioni. 3.   La decisione sulle importazioni ai sensi del paragrafo 1 fanno riferimento alla categoria o alle categorie specificate per la sostanza chimica nel documento di orientamento alla decisione. 4.   Nel comunicare la decisione sulle importazioni al segretariato, la Commissione riporta i provvedimenti legislativi o amministrativi che ne costituiscono il fondamento. 5.   Ciascuna autorità nazionale designata degli Stati membri mette a disposizione dei soggetti interessati, nel proprio ambito di competenza, le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1, a norma dei propri provvedimenti legislativi o amministrativi. L’agenzia mette a disposizione del pubblico le decisioni sulle importazioni di cui al paragrafo 1 attraverso la propria banca dati. 6.   Ove opportuno la Commissione valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri e l’agenzia, la necessità di proporre misure a livello di Unione finalizzate a prevenire eventuali rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente nell’ambito dell’Unione, tenendo conto delle informazioni fornite nei documenti di orientamento alla decisione.
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