Art. 15
Esportazioni di determinate sostanze chimiche e articoli
In vigore dal 4 lug 2012
Esportazioni di determinate sostanze chimiche e . Gli articoli sono soggetti all’obbligo di notifica di esportazione di cui all’ se contengono:
a)
le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell’allegato I in forma non reattiva;
b)
le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l’obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze.
2. Non è consentita l’esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati nell’allegato V il cui impiego è vietato nell’Unione ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente.
Storico versioni
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