Art. 17
Informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate
In vigore dal 4 lug 2012
Informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate
1. Le sostanze chimiche destinate all’esportazione sono disciplinate dalle disposizioni sull’imballaggio e l’etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009, dalla direttiva 98/8/CE e dal regolamento (CE) n. 1272/2008 oppure da qualsiasi altra pertinente legislazione dell’Unione.
Il primo comma si applica salvo nei casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con prescrizioni specifiche delle parti importatrici o di altri paesi importatori.
2. Se opportuno, l’etichetta reca la data di scadenza e la data di fabbricazione delle sostanze chimiche contemplate dal paragrafo 1 o elencate nell’allegato I e, se necessario, la data di scadenza è indicata in riferimento a distinte zone climatiche.
3. Se vengono esportate, le sostanze chimiche di cui al paragrafo 1 sono corredate di una scheda informativa sulla sicurezza conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006. L’esportatore invia tale scheda informativa sulla sicurezza a ciascuna persona fisica o giuridica che importa la sostanza chimica in una parte o in un altro paese.
4. Le informazioni che figurano sull’etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza sarà utilizzata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:649:oj#art-17