Art. 18
Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri per il controllo dell’importazione e dell’esportazione
In vigore dal 4 lug 2012
Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri per il controllo dell’importazione e dell’esportazione
1. Ciascuno Stato membro designa le autorità, come quelle doganali, incaricate di controllare l’importazione e l’esportazione delle sostanze chimiche elencate nell’allegato I, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione, assistita dall’agenzia, e gli Stati membri controllano in modo mirato e coordinato l’osservanza del presente regolamento da parte degli esportatori.
2. Il forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 è utilizzato per coordinare una rete delle autorità degli Stati membri responsabili dell’applicazione del presente regolamento.
3. Nelle relazioni periodiche sul funzionamento delle procedure di cui all’, paragrafo 1, ciascuno Stato membro illustra le attività svolte al riguardo dalle sue autorità.
Storico versioni
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