Art. 20

Scambio di informazioni

In vigore dal 4 lug 2012
Scambio di informazioni 1.   La Commissione, assistita dall’agenzia, e gli Stati membri promuovono, ove opportuno, la comunicazione di informazioni di natura scientifica, tecnica, economica e giuridica concernenti le sostanze chimiche disciplinate dal presente regolamento, comprese le informazioni sulla tossicità, sull’ecotossicità e sulla sicurezza. La Commissione, coadiuvata se necessario dagli Stati membri e dall’agenzia, ove opportuno, garantisce quanto segue: a) la diffusione di informazioni di pubblico dominio concernenti misure di regolamentazione pertinenti agli obiettivi della convenzione; b) la diffusione alle parti e ad altri paesi, direttamente o tramite il segretariato, di informazioni relative ad azioni che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più impieghi di una sostanza chimica. 2.   La Commissione, gli Stati membri e l’agenzia tutelano le informazioni confidenziali ricevute da una parte o da un altro paese secondo le modalità concordate in comune. 3.   Per quanto concerne la comunicazione delle informazioni di cui al presente regolamento, e fatta salva la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (21), almeno le informazioni seguenti non sono considerate come confidenziali: a) le informazioni di cui all’allegato II e all’allegato IV; b) le informazioni contenute nelle schede di sicurezza di cui all’, paragrafo 3; c) la data di scadenza di una sostanza chimica; d) la data di fabbricazione di una sostanza chimica; e) le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classificazione delle sostanze pericolose, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza; f) i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici; g) le informazioni sul trattamento dell’imballaggio dopo la rimozione delle sostanze chimiche. 4.   L’agenzia elabora ogni due anni un documento illustrativo delle informazioni trasmesse.
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