Art. 21
Assistenza tecnica
In vigore dal 4 lug 2012
Assistenza tecnica
La Commissione, le autorità nazionali designate degli Stati membri e l’agenzia collaborano, con particolare riguardo alle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione, al fine di promuovere l’assistenza tecnica, inclusa la formazione, orientata allo sviluppo delle infrastrutture, delle capacità e delle esperienze necessarie per la corretta gestione delle sostanze chimiche per l’intero ciclo di vita.
In particolare e al fine di consentire a tali paesi di attuare la convenzione, l’assistenza tecnica è promossa fornendo informazioni tecniche sulle sostanze chimiche, favorendo lo scambio di esperti, sostenendo l’istituzione o il buon funzionamento delle autorità nazionali designate e offrendo consulenza tecnica per l’individuazione dei formulati pesticidi pericolosi e per l’elaborazione delle notifiche da trasmettere al segretariato.
La Commissione e gli Stati membri partecipano in modo attivo alle attività internazionali per lo sviluppo di capacità nella gestione delle sostanze chimiche, trasmettendo informazioni sui progetti che sponsorizzano o finanziano per migliorare la gestione delle sostanze chimiche nei paesi in via di sviluppo e nei paesi con economie in transizione. La Commissione e gli Stati membri valutano inoltre l’opportunità di assistere le organizzazioni non governative.
Storico versioni
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