Art. 22

Sorveglianza e comunicazione delle informazioni

In vigore dal 4 lug 2012
Sorveglianza e comunicazione delle informazioni 1.   Gli Stati membri e l’agenzia trasmettono le informazioni alla Commissione ogni tre anni sul funzionamento delle procedure definite nel presente regolamento, incluse quelle sui controlli doganali, sulle eventuali violazioni, sulle sanzioni e sulle misure correttive, a seconda dei casi. La Commissione adotta una atto di esecuzione che stabilisce preventivamente un formato comune per la comunicazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all’, paragrafo 2. 2.   La Commissione redige una relazione ogni tre anni sullo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento che rientrano nella sua competenza e la inserisce in una relazione riassuntiva che integra le informazioni trasmesse dagli Stati membri e dall’agenzia ai sensi del paragrafo 1. Una sintesi di tale relazione, che è pubblicata su Internet, è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   Per quanto riguarda le informazioni trasmesse ai sensi dei paragrafi 1 e 2, la Commissione, gli Stati membri e l’agenzia osservano i pertinenti obblighi al fine di tutelare la riservatezza e i diritti di proprietà dei dati.
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