Art. 24
Bilancio dell’agenzia
In vigore dal 4 lug 2012
Bilancio dell’agenzia
1. Ai fini del presente regolamento, le entrate dell’agenzia sono costituite da:
a)
una sovvenzione dell’Unione, iscritta nel bilancio generale dell’Unione (sezione Commissione);
b)
ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.
2. Le entrate e le spese inerenti ad attività previste dal presente regolamento e quelle relative ad attività previste da altri regolamenti sono trattate separatamente, in sezioni distinte del bilancio dell’agenzia.
Le entrate dell’agenzia di cui al paragrafo 1 sono utilizzate per svolgere le funzioni stabilite dal presente regolamento.
3. Entro cinque anni dal 1o marzo 2014, la Commissione valuta l’opportunità che l’agenzia introduca tariffe per i servizi prestati agli esportatori e, se necessario, presenta una proposta al riguardo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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