Art. 24 · Bilancio dell’agenzia

Art. 24

Bilancio dell’agenzia

In vigore dal 4 lug 2012
Bilancio dell’agenzia 1.   Ai fini del presente regolamento, le entrate dell’agenzia sono costituite da: a) una sovvenzione dell’Unione, iscritta nel bilancio generale dell’Unione (sezione Commissione); b) ogni contributo volontario da parte degli Stati membri. 2.   Le entrate e le spese inerenti ad attività previste dal presente regolamento e quelle relative ad attività previste da altri regolamenti sono trattate separatamente, in sezioni distinte del bilancio dell’agenzia. Le entrate dell’agenzia di cui al paragrafo 1 sono utilizzate per svolgere le funzioni stabilite dal presente regolamento. 3.   Entro cinque anni dal 1o marzo 2014, la Commissione valuta l’opportunità che l’agenzia introduca tariffe per i servizi prestati agli esportatori e, se necessario, presenta una proposta al riguardo.
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