Art. 3

Definizioni

In vigore dal 4 lug 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «sostanza chimica», una sostanza presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, a esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie: a) pesticidi, compresi formulati pesticidi altamente pericolosi; b) sostanze chimiche industriali; 2) «sostanza», qualsiasi elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all’, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006; 3) «miscela», una miscela o una soluzione secondo la definizione di cui all’, punto 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008; 4) «articolo», un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza della legislazione dell’Unione ove tale prodotto non rientri nei punti 2 o 3; 5) «pesticidi», le sostanze chimiche appartenenti a una delle due seguenti sottocategorie: a) pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (18); b) altri pesticidi, quali: i) i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (19); e ii) i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE; 6) «sostanze chimiche industriali», le sostanze chimiche appartenenti a una delle due seguenti sottocategorie: a) sostanze chimiche a uso professionale; b) sostanze chimiche destinate all’uso da parte del consumatore finale; 7) «sostanza chimica soggetta a obbligo di notifica di esportazione», qualsiasi sostanza chimica, vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell’ambito dell’Unione in riferimento a una o più categorie o sottocategorie, e qualsiasi sostanza chimica elencata nella parte 1 dell’allegato I, soggetta alla procedura PIC; 8) «sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC», qualsiasi sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni nell’ambito dell’Unione o di uno Stato membro in riferimento a una o più categorie. Le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell’ambito dell’Unione in riferimento a una o più categorie sono elencate nella parte 2 dell’allegato I; 9) «sostanza chimica soggetta alla procedura PIC», qualsiasi sostanza chimica elencata nell’allegato III della convenzione e nell’allegato I, parte 3, del presente regolamento; 10) «sostanza chimica vietata», una delle seguenti sostanze: a) una sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato nell’ambito di una o più categorie o sottocategorie mediante una misura di regolamentazione definitiva dell’Unione, per la protezione della salute umana o dell’ambiente; b) una sostanza chimica cui sia stata rifiutata l’autorizzazione di primo impiego o per la quale siano stati disposti dall’industria il ritiro dal mercato dell’Unione o l’esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o autorizzazione, quando è dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l’ambiente; 11) «sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni», una delle seguenti sostanze: a) sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi uso, nell’ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante misura di regolamentazione definitiva dell’Unione, per la protezione della salute umana o dell’ambiente, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari; b) sostanza chimica cui sia stata rifiutata l’autorizzazione, teoricamente per qualsiasi uso, o che l’industria abbia ritirato dal mercato dell’Unione o da ogni ulteriore esame nell’ambito di una procedura di notifica, registrazione o autorizzazione, e ove sia dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l’ambiente; 12) «sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni in uno Stato membro», qualsiasi sostanza chimica che sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni mediante una misura di regolamentazione definitiva di uno Stato membro; 13) «misura di regolamentazione definitiva», qualsiasi atto giuridicamente vincolante che abbia lo scopo di vietare o assoggettare a rigorose restrizioni una determinata sostanza chimica; 14) «formulato pesticida altamente pericoloso», qualsiasi sostanza chimica destinata a essere utilizzata come pesticida, che provoca gravi danni alla salute umana o all’ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un’applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescrizioni d’uso; 15) «territorio doganale dell’Unione», il territorio come definito all’ del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (20); 16) «esportazione»: a) l’esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica in base alle condizioni di cui all’, paragrafo 2, TFUE; b) la riesportazione, in condizioni diverse da quelle stipulate all’, paragrafo 2, TFUE, di una sostanza chimica alla quale si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell’Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell’Unione; 17) «importazione», l’introduzione fisica nel territorio doganale dell’Unione di una sostanza chimica cui si applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell’Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell’Unione; 18) «esportatore», una delle seguenti persone fisiche o giuridiche: a) la persona a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell’accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica sia spedita fuori dal territorio doganale dell’Unione; b) ove non sia stato concluso un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica sia spedita fuori dal territorio doganale dell’Unione; c) ove il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetti a una persona stabilita al di fuori dell’Unione in base al contratto cui fa riferimento l’esportazione, la parte contraente stabilita nel territorio dell’Unione; 19) «importatore», la persona fisica o giuridica che, al momento dell’importazione nel territorio doganale dell’Unione, è destinataria della sostanza chimica; 20) «parte della convenzione» o «parte», qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione e per il/la quale sia in vigore la convenzione; 21) «altro paese», un paese che non è una parte della convenzione; 22) «agenzia», l’Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006; 23) «segretariato», il segretariato della convenzione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.
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