Art. 4

Autorità nazionali designate degli Stati membri

In vigore dal 4 lug 2012
Autorità nazionali designate degli Stati membri Ciascuno Stato membro designa l’autorità o le autorità (l’«autorità nazionale designata» oppure le «autorità nazionali designate»), preposte all’espletamento delle funzioni amministrative stabilite dal presente regolamento, a meno che non vi abbia già provveduto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Ciascuno Stato membro comunica tale designazione alla Commissione entro il 17 novembre 2012, a meno che non vi abbia già provveduto precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, e informa anche la Commissione di qualsiasi cambiamento che riguardi l’autorità nazionale designata.
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