Art. 28

Sanzioni

In vigore dal 4 lug 2012
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare la corretta applicazione di tali previsioni. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o marzo 2014 e notificano tempestivamente qualsiasi ulteriore modifica pertinente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:649:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sanzioni (Art. 28 Regolamento (UE) 2012/649) — Testo vigente | Portale Normativo