Art. 28 · Sanzioni

Art. 28

Sanzioni

In vigore dal 4 lug 2012
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare la corretta applicazione di tali previsioni. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o marzo 2014 e notificano tempestivamente qualsiasi ulteriore modifica pertinente.
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