Art. 43
Termine per l’adozione degli atti delegati
In vigore dal 14 mar 2012
Termine per l’adozione degli atti delegati
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 5 e all’ entro il 31 marzo 2012.
La Commissione può prorogare il periodo di cui al primo comma di sei mesi.
Storico versioni
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