Art. 5

Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

In vigore dal 14 mar 2012
Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in titoli azionari 1.   Una persona fisica o giuridica che ha una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione notifica all’autorità competente interessata, conformemente all’, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   La soglia di notifica rilevante consiste nella percentuale pari allo 0,2 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale. 3.   L’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (Aesfem) può inviare alla Commissione un parere in merito all’adeguamento delle soglie di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, per modificare le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari.
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Notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in titoli azionari (Art. 5 Regolamento (UE) 2012/236) — Testo vigente | Portale Normativo