Art. 6

Comunicazione al pubblico di importanti posizioni corte nette in titoli azionari

In vigore dal 14 mar 2012
Comunicazione al pubblico di importanti posizioni corte nette in titoli azionari 1.   Una persona fisica o giuridica che ha una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione comunica al pubblico, conformemente all’, i dettagli di tale posizione, qualora tale posizione raggiunga o scenda al di sotto della pertinente soglia di comunicazione al pubblico di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   La soglia di comunicazione al pubblico rilevante consiste nella percentuale pari allo 0,5 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale percentuale. 3.   L’Aesfem può inviare alla Commissione un parere in merito all’adeguamento delle soglie di cui al paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, per modificare le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto degli sviluppi sui mercati finanziari. 5.   Il presente articolo non pregiudica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento ad offerte pubbliche di acquisto, operazioni di concentrazione o altre operazioni che hanno conseguenze sulla proprietà o sul controllo delle società, disciplinate dalle autorità di vigilanza nominate dagli Stati membri ai sensi dell’ della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (12), che prescrivono la comunicazione delle posizioni corte al di là dei requisiti previsti dal presente articolo.
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Comunicazione al pubblico di importanti posizioni corte nette in titoli azionari (Art. 6 Regolamento (UE) 2012/236) — Testo vigente | Portale Normativo