Art. 4

Posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani

In vigore dal 14 mar 2012
Posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani 1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che una persona fisica o giuridica detiene una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani quando il credit default swap su emittenti sovrani non serve a coprire: a) dal rischio di inadempimento dell’emittente, quando la persona fisica o giuridica detiene una posizione lunga nel debito sovrano di tale emittente cui si riferisce il credit default swap su emittenti sovrani; o b) dal rischio di deprezzamento del valore del debito sovrano, quando la persona fisica o giuridica detiene posizioni attive o è esposto a passività, ivi compresi, ma non in via esaustiva, i contratti finanziari, un portafoglio di attività o obbligazioni finanziarie il cui valore è correlato al valore del debito sovrano. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per specificare, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo: a) i casi nei quali un’operazione su un credit default swap su emittenti sovrani è considerata a copertura di un rischio di inadempimento o di un rischio di deprezzamento del valore del debito sovrano e il metodo di calcolo di una posizione scoperta in un credit default swap su emittenti sovrani; b) il metodo di calcolo delle posizioni quando soggetti diversi in un gruppo detengono posizioni lunghe o corte, o per attività di gestione di fondi relative a fondi separati.
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