Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 mar 2012
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«strumento finanziario», uno strumento elencato nell’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE;
b)
«vendita allo scoperto» con riferimento a un titolo azionario o a uno strumento di debito, una vendita del titolo azionario o dello strumento di debito che il venditore non possiede al momento della conclusione del contratto di vendita, incluso il caso in cui al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore ha preso a prestito o si è accordato per prendere a prestito il titolo azionario o lo strumento di debito per consegnarlo al momento del regolamento, ad esclusione:
i)
di un contratto pronti contro termine in cui una delle parti ha convenuto di vendere all’altra parte un titolo ad un prezzo determinato con l’impegno dell’altra parte di rivenderglielo ad una data successiva ad un altro prezzo determinato;
ii)
di un trasferimento di titoli in base ad un accordo di prestito di titoli; ovvero
iii)
della conclusione di un contratto future o di altro contratto derivato con cui si convenga di vendere titoli ad un prezzo definito a una data futura;
c)
«contratto derivato avente ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)», un contratto derivato con cui una parte versa un premio all’altra parte in cambio di un pagamento o di altra indennità, al verificarsi di un evento di credito relativo ad un soggetto di riferimento e di qualsiasi altro inadempimento relativo a detto contratto derivato che abbia un effetto economico equivalente;
d)
«emittente sovrano», uno dei seguenti emittenti di strumenti di debito:
i)
l’Unione;
ii)
uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un’agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;
iii)
in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;
iv)
una società veicolo per conto di diversi Stati membri;
v)
un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento; o
vi)
la Banca europea per gli investimenti;
e)
«credit default swap su emittenti sovrani», un contratto derivato su crediti aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento con cui un pagamento o altra indennità è effettuato al verificarsi di un evento di credito o dell’inadempimento di un emittente sovrano;
f)
«debito sovrano», uno strumento di debito emesso da un emittente sovrano;
g)
«debito sovrano emesso», il totale del debito sovrano emesso da un emittente sovrano che non è stato rimborsato;
h)
«capitale azionario emesso» con riferimento ad una società, il totale delle azioni ordinarie e privilegiate emesse dalla società escluse le obbligazioni convertibili;
i)
«Stato membro di origine»:
i)
con riferimento a un’impresa d’investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, o ad un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, lo Stato membro di origine ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2004/39/CE;
ii)
con riferimento a un ente creditizio, lo Stato membro di origine ai sensi dell’, punto 7, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (10);
iii)
con riferimento a una persona giuridica diversa da quelle di cui ai punti i) o ii), lo Stato membro in cui è situata la sede legale o, se non ha sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sede centrale;
iv)
con riferimento ad una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la sede centrale o, in assenza di sede centrale, lo Stato membro in cui tale persona è domiciliata;
j)
«autorità competente interessata»:
i)
con riferimento al debito sovrano di uno Stato membro o, in caso di uno Stato membro federale, con riferimento al debito sovrano di un membro della federazione, ovvero a un credit default swap relativo a uno Stato membro o ad un membro della federazione, l’autorità competente di tale Stato membro;
ii)
con riferimento al debito sovrano dell’Unione o ad un credit default swap relativo all’Unione, l’autorità competente della giurisdizione nella quale si trova il servizio che emette il debito;
iii)
con riferimento al debito sovrano di diversi Stati membri che agiscono tramite una società veicolo o ad un credit default swap relativo a tale società veicolo, l’autorità competente della giurisdizione nella quale si trova la società veicolo;
iv)
con riferimento al debito sovrano di un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento, l’autorità competente della giurisdizione nella quale si trova l’ente finanziario internazionale;
v)
con riferimento ad uno strumento finanziario diverso da uno strumento di cui ai punti da i) a iv), l’autorità competente per tale strumento finanziario, ai sensi dell’, punto 7, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (11), e stabilita conformemente al capo III di tale regolamento;
vi)
con riferimento a uno strumento finanziario diverso da quelli di cui ai punti da i) a v), l’autorità competente dello Stato membro nel quale lo strumento finanziario è stato ammesso per la prima volta alla negoziazione in una sede di negoziazione;
vii)
con riferimento a uno strumento di debito emesso dalla Banca europea per gli investimenti, l’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede la Banca europea per gli investimenti;
k)
«attività di supporto agli scambi (market making)», le attività di un’impresa di investimento, di un ente creditizio, di un soggetto di un paese terzo o un’impresa di cui all’, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2004/39/CE, che sia membro di una sede di negoziazione o di un mercato di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato dichiarato equivalente dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 2, quando agisce in qualità di operatore principale per uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione o fuori di essa, secondo una delle seguenti modalità:
i)
comunicando simultaneamente corsi di acquisto e di vendita fermi e a prezzi concorrenziali, di livello comparabile, fornendo così liquidità regolare e continua al mercato;
ii)
nell’ambito della sua attività abituale, eseguendo ordini avviati da clienti o rispondendo alle richieste di vendita o di acquisto dei clienti;
iii)
coprendo le posizioni derivanti dall’esecuzione dei compiti di cui ai punti i) e ii);
l)
«sede di negoziazione», un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, o un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;
m)
«sede principale» con riferimento a un titolo azionario, la sede di negoziazione di tale titolo con il più elevato volume di contrattazione;
n)
«operatore principale autorizzato», una persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un accordo con un emittente sovrano o che è stato formalmente riconosciuto come operatore principale da o per conto di un emittente sovrano e che, conformemente a tale accordo o riconoscimento, si è impegnato ad effettuare, in qualità di operatore principale, operazioni sul mercato primario e secondario relative a titoli di debito emessi dal suddetto emittente;
o)
«controparte centrale», un soggetto giuridico che si interpone tra le controparti dei contratti negoziati su uno o più mercati finanziari, agendo come compratore nei confronti di tutti i venditori e come venditore nei confronti di tutti i compratori e che è responsabile del funzionamento di un sistema di compensazione;
p)
«giorno di negoziazione», un giorno di negoziazione di cui all’ del regolamento (CE) n. 1287/2006;
q)
«controvalore degli scambi» di un titolo azionario, il controvalore ai sensi dell’, punto 9, del regolamento (CE) n. 1287/2006.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, per specificare le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ed in particolare in quali condizioni si possa ritenere che una persona fisica o giuridica possieda uno strumento finanziario ai fini della definizione di vendita allo scoperto di cui al paragrafo 1, lettera b).
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