Art. 41
Sanzioni
In vigore dal 14 mar 2012
Sanzioni
Gli Stati membri definiscono le norme in materia di sanzioni e misure amministrative applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l’applicazione. Tali sanzioni e misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, l’Aesfem può adottare linee guida per garantire un approccio coerente sulle sanzioni e sulle misure amministrative da stabilirsi da parte degli Stati membri.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e all’Aesfem le disposizioni di cui al primo e secondo comma entro il 1o luglio 2012 e comunicano loro immediatamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.
L’Aesfem pubblica e aggiorna regolarmente sul suo sito un elenco delle sanzioni e delle misure amministrative in vigore, applicabili in ogni Stato membro.
Gli Stati membri trasmettono annualmente all’Aesfem informazioni aggregate concernenti le sanzioni o le misure amministrative imposte. Qualora un’autorità competente informi il pubblico del fatto che è stata imposta una sanzione, o una misura amministrativa, ne informa contestualmente l’Aesfem.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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