Art. 43 · Termine per l’adozione degli atti delegati

Art. 43

Termine per l’adozione degli atti delegati

In vigore dal 14 mar 2012
Termine per l’adozione degli atti delegati La Commissione adotta atti delegati conformemente all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 5 e all’ entro il 31 marzo 2012. La Commissione può prorogare il periodo di cui al primo comma di sei mesi.
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