Art. 8
In vigore dal 13 gen 2012
1. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri e gli interessati che ne facciano domanda, il nome e l’indirizzo degli organismi incaricati del controllo dell’applicazione del presente regolamento.
2. In seguito a domanda di verifica, lo Stato membro nel quale è stabilita l’impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell’etichetta, provvede al prelievo di campioni entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa, e verifica la veridicità delle indicazioni figuranti sull’etichetta contestata. La domanda di verifica può essere trasmessa:
a)
dai servizi competenti della Commissione;
b)
da un’organizzazione di operatori dello Stato membro prevista all’articolo 125 del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c)
dall’organismo di controllo di un altro Stato membro.
3. La domanda di cui al paragrafo 2 è corredata di ogni informazione utile alla verifica richiesta, segnatamente:
a)
la data del prelievo o dell’acquisto dell’olio;
b)
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello stabilimento nel quale ha avuto luogo il prelievo o l’acquisto dell’olio;
c)
il numero di partite in questione;
d)
la copia di tutte le etichette che figurano sull’imballaggio dell’olio;
e)
i risultati delle analisi o delle altre controperizie, indicantii metodi utilizzati nonché il nome e l’indirizzo del laboratorio o dell’esperto in questione;
f)
se del caso, il nome e l’indirizzo del fornitore dell’olio, dichiarato dallo stabilimento di vendita.
4. Lo Stato membro interessato informa il richiedente entro la fine del terzo mese successivo a quello della presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 del numero di riferimento attribuito alla sua domanda e del seguito ad essa accordato.
Storico versioni
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