Art. 9

In vigore dal 13 gen 2012
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni, per assicurare l’osservanza del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2002, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione. La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2004, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione. La Bulgaria e la Romania comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2010 e le modifiche a dette misure entro la fine del mese successivo a quello della loro adozione. 2.   Per le verifiche delle indicazioni di cui agli , gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento sono situati sul loro territorio. Il riconoscimento e l’identificativo alfanumerico sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che soddisfano i seguenti requisiti: a) dispongono di impianti di condizionamento; b) si impegnano a raccogliere e conservare gli elementi giustificativi previsti dallo Stato membro, conformemente all’; c) dispongono di un sistema di magazzinaggio che consenta di accertare, in modo considerato soddisfacente dallo Stato membro, la provenienza degli oli che recano una designazione di origine. L’etichetta riporta, se del caso, l’identificativo alfanumerico dell’impresa di condizionamento riconosciuta.
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