Art. 7
In vigore dal 13 gen 2012
Su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l’impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell’etichetta, l’interessato fornisce la giustificazione delle indicazioni di cui agli , sulla base di uno o più dei seguenti elementi:
a)
dati di fatto o dati scientificamente provati;
b)
risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;
c)
informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell’Unione e/o nazionali.
Lo Stato membro interessato ammette una tolleranza tra le indicazioni previste agli , riportate nell’etichetta, da un lato, e le conclusioni stabilite in base alle giustificazioni presentate e/o ai risultati di controperizie, dall’altro, tenendo conto della precisione e della ripetibilità dei metodi e della documentazione presentata, nonché, se del caso, della precisione e della ripetibilità delle controperizie effettuate.
Storico versioni
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