Art. 10
In vigore dal 13 gen 2012
Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per l’anno precedente, una relazione relativa alle seguenti informazioni:
a)
le domande di verifica ricevute in conformità dell’, paragrafo 2;
b)
le verifiche effettuate e quelle che sono state avviate nel corso di campagne precedenti e sono ancora in corso;
c)
il seguito dato alle verifiche effettuate e le sanzioni applicate.
La relazione presenta tali informazioni per anno di svolgimento delle verifiche e per categoria d’infrazione. Se del caso, indica le difficoltà particolari incontrate e i miglioramenti suggeriti per i controlli.
Storico versioni
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