Art. 10

Art. 10

In vigore dal 13 gen 2012
Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per l’anno precedente, una relazione relativa alle seguenti informazioni: a) le domande di verifica ricevute in conformità dell’, paragrafo 2; b) le verifiche effettuate e quelle che sono state avviate nel corso di campagne precedenti e sono ancora in corso; c) il seguito dato alle verifiche effettuate e le sanzioni applicate. La relazione presenta tali informazioni per anno di svolgimento delle verifiche e per categoria d’infrazione. Se del caso, indica le difficoltà particolari incontrate e i miglioramenti suggeriti per i controlli.
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