Art. 5
In vigore dal 13 gen 2012
Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull’etichetta di un olio di cui all’, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi:
a)
l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
b)
l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive;
c)
le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini; i termini di cui all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull’etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;
d)
l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CE) n. 2568/91.
Fino al 1o novembre 2012 i prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 1o marzo 2008 e che contengano almeno uno dei termini di cui all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono essere difformi dalle prescrizioni di cui alla lettera c), del primo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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