Art. 3
In vigore dal 13 gen 2012
Le denominazioni in conformità all’articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrispondono alla denominazione di vendita di cui all’, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2000/13/CE.
L’etichetta degli oli di cui all’, paragrafo 1, reca in caratteri chiari e indelebili, oltre alla denominazione di cui al primo comma del presente articolo ma non necessariamente in prossimità di essa, l’informazione seguente sulla categoria di olio:
a)
per l’olio extra vergine di oliva:
«olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
b)
per l’olio di oliva vergine:
«olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;
c)
per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini:
«olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
d)
per l’olio di sansa di oliva:
«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»;
oppure
«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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