Art. 3

In vigore dal 13 gen 2012
Le denominazioni in conformità all’articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrispondono alla denominazione di vendita di cui all’, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2000/13/CE. L’etichetta degli oli di cui all’, paragrafo 1, reca in caratteri chiari e indelebili, oltre alla denominazione di cui al primo comma del presente articolo ma non necessariamente in prossimità di essa, l’informazione seguente sulla categoria di olio: a) per l’olio extra vergine di oliva: «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»; b) per l’olio di oliva vergine: «olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»; c) per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini: «olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»; d) per l’olio di sansa di oliva: «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»; oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».
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