Art. 4

In vigore dal 13 gen 2012
1.   La designazione dell’origine figura sull’etichetta del l’olio extra vergine di oliva e del l’olio di oliva vergine di cui all’allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. La designazione dell’origine non figura sull’etichetta dei prodotti definiti all’allegato XVI, punti 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Ai fini del presente regolamento, per «designazione dell’origine» si intende l’indicazione di un nome geografico sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso acclusa. 2.   Le designazioni dell’origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente: a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5; b) nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5: i) miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione; ii) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione; iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione, oppure; c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione. 3.   Non è considerato come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell’impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (11). 4.   Per le importazioni da paesi terzi, la designazione dell’origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92. 5.   La designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio. Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:29:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo