Art. 8
In vigore dal 28 nov 2011
Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2 e dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009, per «accessori specifici» si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con un oggetto determinato al fine di migliorarne il rendimento o le possibilità di impiego.
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