Art. 9

In vigore dal 28 nov 2011
Per ottenere l’ammissione in franchigia dei pezzi di ricambio, degli elementi o accessori specifici e strumenti ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, o dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell’istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto od organismo. Tale domanda è corredata di tutti gli elementi di informazione ritenuti necessari dall’autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni prescritte dall’articolo 67, paragrafo 2, o dall’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.
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