Art. 5

In vigore dal 28 nov 2011
1.   Per ottenere l’ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai disabili ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell’istituto o dell’organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni relative all’oggetto considerato: a) l’esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per l’oggetto, la presunta classificazione di questo nella nomenclatura combinata, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che permettano di considerarlo come appositamente ideato per l’istruzione, l’occupazione o la promozione sociale delle persone disabili; b) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante ed, eventualmente, del fornitore; c) il paese d’origine dell’oggetto; d) il luogo di destinazione dell’oggetto; e) l’uso specifico cui è destinato l’oggetto; f) il prezzo dell’oggetto o il suo valore in dogana; g) il numero di esemplari dell’oggetto. La domanda è corredata della documentazione contenente tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dell’oggetto.
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