Art. 2
In vigore dal 28 nov 2011
1. L’ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all’importazione degli oggetti di cui all’articolo 67 e all’articolo 68, del regolamento (CE) n. 1186/2009 comporta l’obbligo per l’istituto o l’organismo destinatario di:
a)
avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;
b)
prenderli a carico nel proprio inventario;
c)
utilizzarli esclusivamente ai fini previsti dai suddetti articoli;
d)
facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.
2. Il direttore dell’istituto o dell’organismo destinatario o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l’impegno di conformarvisi.
Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al primo capoverso sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l’istituto o l’organismo destinatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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