Art. 4
In vigore dal 28 nov 2011
1. Per ottenere l’ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai ciechi ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, il direttore dell’istituto o dell’organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, presenta domanda all’autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.
La domanda è corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall’autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.
2. L’autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’istituto o l’organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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