Art. 3

In vigore dal 28 nov 2011
1.   Qualora sia applicato l’articolo 72, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, l’istituto o l’organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto destinato ai disabili è tenuto, a decorrere dalla data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all’ del presente regolamento. 2.   Quando l’istituto o l’organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituto o l’organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo Stato membro dà luogo al rilascio, da parte dell’ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, di un esemplare di controllo T 5 ai sensi degli articoli da 912 bis a 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4), al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito a uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, l’esemplare di controllo T 5 contiene, nella casella 104, alla voce «altri», una delle menzioni elencate all’allegato I. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti destinati ai disabili e agli strumenti da impiegare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti ammessi in franchigia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, e dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.
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