Art. 12

In vigore dal 28 nov 2011
Per l’ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all’importazione degli oggetti importati dalle persone disabili stesse e per loro proprio uso si applicano, mutatis mutandis: a) le disposizioni degli per quanto riguarda gli oggetti di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009; b) le disposizioni degli per quanto riguarda gli oggetti di cui all’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2011/1224 — Testo vigente | Portale Normativo