Art. 12
In vigore dal 28 nov 2011
Per l’ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all’importazione degli oggetti importati dalle persone disabili stesse e per loro proprio uso si applicano, mutatis mutandis:
a)
le disposizioni degli per quanto riguarda gli oggetti di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
b)
le disposizioni degli per quanto riguarda gli oggetti di cui all’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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