Art. 11

In vigore dal 28 nov 2011
Per l’ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all’importazione degli oggetti di cui all’articolo 67, del regolamento (CE) n. 1186/2009, importati dai non vedenti stessi e per loro proprio uso, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni degli rispettivamente.
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