Art. 24
Retribuzione del personale di sicurezza CIT che effettua il trasporto transfrontaliero
In vigore dal 16 nov 2011
Retribuzione del personale di sicurezza CIT che effettua il trasporto transfrontaliero
Al personale di sicurezza CIT che effettua il trasporto transfrontaliero ai sensi del presente regolamento è garantita la tariffa salariale minima pertinente in vigore, incluse le tariffe per gli straordinari, nello Stato membro ospitante conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/71/CE. Qualora le tariffe salariali minime pertinenti in vigore nello Stato membro ospitante siano superiori al salario corrisposto all’addetto nello Stato membro d’origine, si applicano le tariffe minime pertinenti dello Stato membro ospitante, incluse le tariffe per gli straordinari, all’intera giornata lavorativa. Se il trasporto è effettuato nel corso della stessa giornata in più di uno Stato membro ospitante, e più di uno di tali Stati membri ha tariffe minime pertinenti superiori al salario dello Stato membro d’origine, si applica la tariffa più alta fra quelle minime considerate, incluse le tariffe per gli straordinari, all’intera giornata lavorativa.
Tuttavia, qualora, in conseguenza di contratti, di norme di legge, di disposizioni amministrative o di modalità pratiche, un addetto CIT effettui il trasporto transfrontaliero per più di cento giorni lavorativi, interamente o parzialmente trascorse, nel corso di un anno solare, in un altro Stato membro, i termini e le condizioni di lavoro di cui alla direttiva 96/71/CE si applicano a tutti i giorni lavorativi trascorsi in tutto o in parte in detto Stato membro ospitante in quell’anno solare.
Al fine di imporre i termini e le condizioni pertinenti di lavoro, si applica mutatis mutandis l’ della direttiva 96/71/CE.
Storico versioni
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