Art. 4

Licenza per il CIT transfrontaliero

In vigore dal 16 nov 2011
Licenza per il CIT transfrontaliero 1.   L’impresa che intende effettuare il trasporto transfrontaliero su strada del contante in euro presenta domanda per ottenere una licenza per il CIT transfrontaliero alle autorità competenti del suo Stato membro di origine. 2.   La licenza per il CIT transfrontaliero è concessa dalle autorità nazionali competenti per un periodo di cinque anni, purché l’impresa richiedente soddisfi le condizioni seguenti: a) essa è autorizzata ad effettuare trasporti CIT all’interno del proprio Stato membro d’origine o, se lo Stato membro non dispone di una procedura specifica di approvazione per le imprese CIT ulteriore rispetto alle norme generali per il settore della sicurezza o del trasporto, essa è in grado di dimostrare di aver esercitato regolarmente l’attività di trasporto di contante per almeno ventiquattro mesi nel proprio Stato membro d’origine prima della presentazione della domanda, senza aver commesso violazioni della legislazione nazionale di detto Stato membro relativa a tali attività; b) i suoi direttori e i membri del suo consiglio di amministrazione non hanno un precedente rilevante nel casellario giudiziale e rispondono a requisiti di rispettabilità e correttezza, secondo, ad esempio, i rapporti degli organi di polizia competenti; c) essa dispone di un’assicurazione di responsabilità civile in corso di validità, idonea a coprire almeno i danni alla vita e alla proprietà di terzi, a prescindere dall’assicurazione o meno del contante trasportato; d) l’impresa richiedente, il suo personale di sicurezza CIT, i suoi veicoli e le procedure di sicurezza utilizzati o applicati ai fini del trasporto transfrontaliero di contante in euro sono conformi al presente regolamento o, laddove esplicitamente indicato dal presente regolamento, alla legislazione nazionale relativa specificatamente al trasporto di contante. 3.   La licenza per il CIT transfrontaliero è redatta conformemente al modello e alle caratteristiche fisiche definite all’allegato I. Il personale di sicurezza CIT a bordo dei veicoli CIT utilizzati nel trasporto professionale transfrontaliero di contante in euro su strada è in grado di esibire in qualunque momento alle autorità di controllo l’originale o una copia certificata di una licenza per il CIT transfrontaliero in corso di validità. 4.   La licenza per il CIT transfrontaliero consente all’impresa di effettuare il trasporto transfrontaliero di contante in euro a norma del presente regolamento. In deroga al regolamento (CE) n. 1072/2009, il detentore di una licenza di questo tipo non è tenuto a possedere una licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada.
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