Art. 5

Personale di sicurezza CIT

In vigore dal 16 nov 2011
Personale di sicurezza CIT 1.   Tutti i membri del personale di sicurezza CIT soddisfano i seguenti requisiti: a) non hanno precedenti rilevanti nel casellario giudiziale e risponde a requisiti di rispettabilità e correttezza, secondo, ad esempio, i rapporti degli organi di polizia competenti; b) dispone di un certificato medico che attesti la salute fisica e mentale degli operatori e consenta al personale di esercitare la funzione assegnata; c) ha frequentato con successo almeno 200 ore di formazione iniziale ad hoc, senza contare qualsivoglia formazione sull’uso di armi a fuoco. I requisiti minimi della formazione iniziale ad hoc di cui alla lettera c) sono stabiliti all’allegato VI. Il personale di sicurezza CIT segue attività di formazione ulteriore nelle materie stabilite all’allegato VI, punto 3 almeno ogni tre anni. 2.   Almeno un membro del personale di sicurezza CIT a bordo del veicolo CIT è in grado di dimostrare conoscenze linguistiche di livello A1 nelle lingue usate dalle autorità locali e dalla popolazione nelle aree pertinenti dello Stato membro di transito e dello Stato membro ospitante. Inoltre, il veicolo CIT è in contatto radio costante, tramite il centro di controllo dell’impresa CIT, con qualcuno che abbia conoscenze linguistiche almeno di livello B1 nelle lingue usate dalle autorità locali e dalla popolazione nelle aree pertinenti dello Stato membro di transito e dello Stato membro ospitante, in modo da garantire costantemente una comunicazione efficace con le autorità nazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:1214:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo