Art. 6

Porto di armi da fuoco

In vigore dal 16 nov 2011
Porto di armi da fuoco 1.   Il personale di sicurezza CIT rispetta la legislazione dello Stato membro d’origine, dello Stato membro di transito e dello Stato membro ospitante per quanto attiene al porto d’armi da fuoco e al calibro massimo consentito. 2.   In caso di ingresso nel territorio di uno Stato membro la cui legislazione non consente al personale di sicurezza CIT di essere armato, qualsivoglia arma in possesso del personale di sicurezza CIT è riposta all’interno di una cassaforte contenente le armi a bordo del veicolo conforme alla norma europea EN 1143-1. Tali armi restano inaccessibili al personale di sicurezza CIT per tutto il tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro in questione. Le armi possono essere prelevate dalla cassaforte contenente le armi all’ingresso nel territorio di uno Stato membro la cui legislazione consente al personale di sicurezza CIT di portare armi; esse sono prelevate da detta cassaforte all’ingresso nel territorio di uno Stato membro la cui legislazione imponga che il personale di sicurezza CIT sia armato. L’apertura della cassaforte contenente le armi da fuoco è effettuata a distanza dal centro di controllo del veicolo CIT e solo dopo che quest’ultimo abbia verificato l’esatta posizione geografica del veicolo. Gli obblighi di cui al primo comma si applicano anche quando la legislazione dello Stato membro di transito o dello Stato membro ospitante non consente l’uso di armi del tipo o del calibro di quelle detenute. 3.   Qualora un veicolo CIT, il cui Stato membro d’origine non consenta al personale di sicurezza CIT di portare armi, entri nel territorio di uno Stato membro la cui legislazione imponga il porto di armi al personale di sicurezza CIT, l’impresa CIT assicura che il personale di sicurezza CIT a bordo sia dotato delle armi richieste e che soddisfi i requisiti minimi di formazione richiesti dallo Stato membro ospitante. 4.   Il personale di sicurezza CIT, che opera armato o che viaggia in un veicolo CIT con armi a bordo, possiede una licenza o un’autorizzazione al porto d’armi a fini professionali, rilasciata dalle autorità nazionali dello Stato membro di transito o dello Stato membro ospitante, nel caso tali Stati membri consentano al personale di sicurezza CIT di essere armato, nonché soddisfa tutti i requisiti nazionali per tale licenza o autorizzazione al porto d’armi a fini professionali. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere la licenza o autorizzazione al porto d’armi a fini professionali di un altro Stato membro. 5.   Gli Stati membri istituiscono un unico punto di contatto nazionale centrale cui le imprese CIT stabilite in altri Stati membri possono presentare la domanda di licenza o autorizzazione al porto d’armi a fini professionali per il proprio personale di sicurezza CIT. Gli Stati membri con struttura federale possono istituire punti di contatto a livello statale decentrato. Gli Stati membri informano il richiedente dell’esito della richiesta entro tre mesi dalla presentazione della domanda. 6.   Al fine di rendere più agevole per il personale di sicurezza CIT dipendente da una società stabilita in un altro Stato membro e residente in un altro Stato membro soddisfare i requisiti nazionali per il rilascio di una licenza o autorizzazione al porto d’armi a fini professionali, gli Stati membri provvedono alla convalida della formazione equivalente per il porto d’armi a fini professionali seguita nello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro del richiedente. Se ciò non è possibile, gli Stati membri assicurano che venga fornita la formazione necessaria per il porto d’armi a fini professionali sul proprio territorio, in una lingua ufficiale dell’Unione europea che sia lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito il datore di lavoro del richiedente.
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